Art. 37 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440
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[1]((Dopo approvato le leggi del bilancio di previsione qualunque nuova spesa non potra' essere autorizzata che per legge speciale.
[2]Nelle proposte da presentarsi al Parlamento saranno indicati i mezzi per provvedere alle spese nuove)).
Testo vigente dal 26 ottobre 1913 al 23 novembre 1923 · versione 5 su Normattiva