Art. 50
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Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 4 gennaio 1920, n. 11, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di somma stabilito dall'art. 50 del testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), e' elevato a cinque milioni per i mandati a disposizione degli intendenti di finanza, destinati al pagamento delle indennita' liquidate a titolo di risarcimento dei danni di guerra ed al pagamento delle anticipazioni in danaro sulle indennita' stesse".
L. 10 aprile 1921, n. 420
10La L. 10 aprile 1921, n. 420 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite massimo di lire 30.000 stabilito dall'art. 50 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'emissione dei mandati a disposizione, e' elevato a lire 80 000 per i mandati da emettersi dal Ministero dell'istruzione pubblica a favore dei funzionari incaricati del pagamento delle retribuzioni, delle indennita', delle mercedi, dei compensi dovuti al personale, non che delle spese in genere relative ai servizi dipendenti dal Ministero medesimo".
Testo vigente dal 1 maggio 1921 al 10 novembre 1921 · versione 10 su Normattiva