Art. 50

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1920 al 1 maggio 1921. Leggi il testo vigente →

Nessun mandato a disposizione potra' essere spedito per una somma maggiore di lire 30,000. 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 4 gennaio 1920, n. 11, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di somma stabilito dall'art. 50 del testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), e' elevato a cinque milioni per i mandati a disposizione degli intendenti di finanza, destinati al pagamento delle indennita' liquidate a titolo di risarcimento dei danni di guerra ed al pagamento delle anticipazioni in danaro sulle indennita' stesse".

Testo vigente dal 17 gennaio 1920 al 1 maggio 1921 · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art50 · fonte su Normattiva