Art. 9

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[1]Saranno comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, i progetti di contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti, quando superino 40,000 lire, e quelli dei contratti da stipularsi dopo trattative private, quando superino la somma di lire 8000.

[2]Il Consiglio di Stato dara' il suo parere tanto sulla regolarita' del progetto di contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo dai Ministeri gli saranno forniti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti che saranno da esso richiesti.

[3]Il parere del Consiglio di Stato sara' sempre dai Ministeri trasmesso alla Corte dei conti a corredo del decreto di approvazione del contratto, di cui vien chiesta la registrazione.

Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 8 giugno 1907 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art9 · fonte su Normattiva