Art. 9
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[1]Saranno comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, i progetti di contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti, quando superino 40,000 lire, e quelli dei contratti da stipularsi dopo trattative private, quando superino la somma di lire 8000.
[2]Il Consiglio di Stato dara' il suo parere tanto sulla regolarita' del progetto di contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo dai Ministeri gli saranno forniti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti che saranno da esso richiesti.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 maggio 1907, n. 257
3La L. 5 maggio 1907, n. 257 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15 del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016, sull'amministrazione e sulla contabilita' dello Stato, e quelle degli articoli 43, 45, 47 e 71 del relativo regolamento non si applicano ai contratti per lavori approvati dal ministro o dal presidente della Magistratura alle acque, quando il loro ammontare non ecceda le L. 200,000".
L. 13 luglio 1911, n. 774
4La L. 13 luglio 1911, n. 774, nel modificare l'art. 18 della L. 5 maggio 1907, n. 257, ha conseguentemente disposto (con l'art. 46, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15, e 16 (2° e 3° comma) del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016 sull'amministrazione e sulla contabilita' dello Stato e quello degli articoli 43, 44, 45 e 46 (primo comma) 47 e 71 (comma secondo) del relativo regolamento, non si applicano, allorche' si sia pronunciato favorevolmente, a maggioranza assoluta, il Comitato tecnico del Magistrato e quando i progetti di contratto da approvare, i contratti in corso da rescindere o quelli per la cui esecuzione non si applicherebbero le penali, non siano di importo superiore a lire 200,000 o quando le variazioni od aggiunte da apportare a contratti in corso non ne facciano crescere l'importo oltre detta somma".
Testo vigente dal 18 agosto 1911 al 23 novembre 1923 · versione 4 su Normattiva