Art. 18 — Legge 4 marzo 1898, articolo 5
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[1]Il Governo e' autorizzato, udito il parere del Consiglio di Stato, a pubblicare il regolamento per l'applicazione del presente testo unico.
[2]Visto - D'Ordine di S. M.
[3]Il Ministro del Tesoro Il Ministro della Guerra L. LUZZATTI. A. DI SAN MARZANO.
[4]Il Ministro della Marina N. CANEVARO.
Testo vigente dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva