Art. 101
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[1](Art. 101, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il Banco sconta, a non piu' di quattro mesi:
- a)cambiali ed assegni bancari muniti di due o piu' firme di persone o ditte notoriamente solvibili;
- b)buoni del tesoro;
- c)note di pegno emesse da Societa' di magazzini generali legalmente costituite e da depositi franchi, o quelle indicate nell'art. 8 della legge 5 luglio 1908, n. 404, per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati;
- d)cedole di titoli sui quali l'Istituto puo' fare anticipazioni;
- e)titoli od effetti rilasciati dal Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana alla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, osservando le norme stabilite nel R. decreto 9 febbraio 1908, n. 62;
- f)effetti emessi dalla Banca autonoma di Credito minerario per la Sicilia, con le norme e condizioni stabilite dal citato decreto.
[3]Il Banco fa anticipazioni a non piu' di quattro mesi:
[4]1° sopra titoli del debito pubblico dello Stato e buoni del tesoro; sui buoni del tesoro a lunga scadenza, l'anticipazione puo' farsi fino a due anni, giusta l'art. 3 della legge 7 aprile 1892, n. 111;
[5]2° sopra titoli garantiti dallo Stato o dei quali lo Stato abbia garantito gl'interessi, sia direttamente, sia per mezzo di sovvenzioni vincolate espressamente al pagamento degl'interessi degli stessi titoli;
[6]3° sopra cartelle degl'Istituti di Credito fondiario;
[7]4° sopra le cartelle emesse ai termini della legge 25 giugno 1906, n. 255, dalla sezione annessa alla sede in Catanzaro dell'Istituto di Credito agrario «Vittorio Emanuele III»;
[8]5° sopra titoli pagabili in oro, emessi o garantiti da Stati esteri.
[9]Per i titoli di cui ai nn. 1, 2 e 3 e per i buoni del tesoro a lunga scadenza, le anticipazioni possono farsi fino a nove decimi del valore di Borsa.
[10]Per i titoli di cui al n. 4, fino ai tre quarti del loro valore corrente.
[11]Per i titoli di cui al n. 5, fino a quattro quinti del valore di Borsa.
[12]Per i buoni del tesoro ordinari, fino alla totalita' del loro valore.
[13]Tutti i titoli anzidetti non possono essere valutati al disopra del loro valore nominale;
[14]6° sopra le valute d'oro e d'argento, tanto nazionali quanto estere, al corso legale, e sopra verghe d'oro;
[15]7° sopra sete grezze e lavorate in organzini ed in trame valutate non oltre i tre quarti del loro valore corrente, e sopra verghe d'argento valutate non oltre due terzi del loro valore corrente;
[16]8° sopra fedi di deposito di magazzini generali legalmente costituiti e di depositi franchi, e sopra ordini in derrate o in zolfi per non piu' di due terzi del valore delle merci che rappresentano;
[17]9° sopra certificati di deposito di spirito e cognac esistenti nei magazzini costituiti secondo gli articoli 8 e 9 del testo unico delle leggi per gli spiriti, approvato con R. decreto 3 dicembre 1905, n. 651, per non piu' di meta' del valore dell'acool e cognac depositati.
[18]Il Banco fa inoltre anticipazioni fino a sei mesi di scadenza:
- a)sopra fedi di deposito di sete, emesse dai magazzini generali, legalmente costituiti;
- b)sopra fedi di deposito di zolfi dei magazzini generali, di cui nella legge 15 luglio l906, n. 333, e di quelli ad essi equiparati, ai sensi dell'art. 13 del R. decreto 22 luglio 1906, n. 378, fino a quattro quinti del valore dello zolfo, rappresentato dalle fedi stesse, al netto dei prelevamenti, ai sensi della legge 6 giugno 1907, n. 286;
- c)sopra fedi di deposito dei magazzini generali per gli agrumi e loro derivati, esercitati dalle Societa', di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1903, n. 320, per non piu' di due terzi del valore delle merci che rappresentano;
- d)sopra depositi di derivati di prodotti agrumari sino a due terzi del loro valore.
[19]Il Banco, con le norme di cui all'art. 6 della legge del 31 dicembre 1907, n. 804, fa anticipazioni alla Cassa dei depositi e prestiti contro depositi di titoli.
[20]Tutte le funzioni ed operazioni indicate nei titoli II e III dello statuto, nonche' quelle del presente articolo, possono essere in tutto o in parte esercitate, in conformita' alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, dalle sedi, succursali ed agenzie dell'Istituto.
[21]Per effetto della liquidazione del Credito fondiario, alle sedi e succursali del Banco, possono essere dal direttore generale affidati tutti quegli incarichi e pratiche amministrative, inerenti a tale servizio, che creda opportuno, salvo, in quanto occorra, le attribuzioni del Consiglio d'amministrazione.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva