Art. 101
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[1]((Il Banco sconta, a non piu' di quattro mesi:
- a)cambiali ed assegni bancari muniti di due o piu' firme di persone o Ditte notoriamente solvibili;
- b)buoni del tesoro;
- c)note di pegno emesse da Societa' di magazzini generali legalmente costituite e da depositi franchi, e quelle indicate nell'art. 8 della legge 5 luglio 1908, n. 404, per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati;
- d)cedole di titoli sui quali l'Istituto puo' fare anticipazioni;
- e)titoli ed effetti rilasciati dal Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana alla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, osservando le norme stabilite nel R. decreto 9 febbraio 1908, n. 62;
- f)effetti emessi dalla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, con le norme e condizioni stabilite dal citato decreto.
[2]Il Banco fa anticipazioni a non piu' di quattro mesi:
[3]1° sopra titoli del Debito pubblico dello Stato e buoni del tesoro; sui buoni del tesoro a lunga scadenza l'anticipazione puo' farsi sino a due anni, giusta l'art. 3 della legge 7 aprile 1892, n. 3;
[4]2° sopra titoli garantiti dallo Stato o dei quali lo Stato abbia garantito gli interessi, sia direttamente, sia per mezzo di sovvenzioni vincolate espressamente al pagamento degli interessi degli stessi titoli;
[5]3° sopra cartelle degli Istituti di credito fondiario;
[6]4° sopra le cartelle emesse ai termini della legge 25 giugno 1906, n. 255, dalla sezione annessa alla sede di Catanzaro dell'Istituto di credito agrario « Vittorio Emanuele III »;
[7]5° sopra titoli pagabili in oro, emessi o garantiti da Stati esteri.
[8]Per i titoli di cui ai nn. 1, 2 e 3 e per i buoni del tesoro a lunga scadenza, le anticipazioni possono farsi fino a nove decimi del valore di borsa; per i titoli di cui al n. 4, fino ai tre quarti del loro valore corrente; per i titoli di cui al n. 5, fino a quattro quinti del valore di borsa; per i buoni del tesoro ordinari, fino alla totalita' del loro valore.
[9]Tutti i titoli anzidetti non possono essere valutati al disopra del loro valore nominale.
[10]6° sopra le valute d'oro e d'argento, tanto nazionali quanto estere, al corso legale, e sopra verghe d'oro;
[11]7° sopra sete grezze e lavorate in organzini ed in trame valutate non oltre i tre quarti del loro valore corrente, e sopra verghe d'argento valutate non oltre due terzi del loro valore corrente;
[12]8° sopra fedi di deposito di magazzini generali legalmente costituiti e di depositi franchi, e sopra ordini in derrate o in zolfi per non piu' di due terzi del valore delle merci che rappresentano;
[13]9° sopra certificati di deposito di spirito e cognac esistenti nei magazzini costituiti secondo gli articoli 8 e 9 del testo unico delle leggi per gli spiriti, approvato con R. decreto 3 dicembre 1905, n. 651, per non piu' di meta' del valore dell'alcool e del cognac e depositati.
[14]Il Banco fa inoltre anticipazione fino a sei mesi di scadenza:
- a)sopra fedi di deposito di sete, emesse dai magazzini generali, legalmente costituiti;
- b)sopra fedi di depositi di zolfi dei magazzini generali, di cui nella legge 15 luglio 1905, n. 333, e di quelli ad essi equiparati, ai sensi dell'art. 13 del R. decreto 22 luglio 1906, n. 378, fino a quattro quinti del valore dello zolfo, rappresentato dalle fedi stesse al netto dei prelevamenti, ai sensi della legge 6 giugno 1907, n. 286;
- c)sopra fedi di depositi dei mazzini generali per gli agrumi e loro derivati, esercitati dalle Societa', di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1903, n. 320, per non piu' di due terzi del valore delle merci che rappresentano;
- d)sopra depositi di derivati di prodotti agrumari sino a due terzi del loro valore.
[15]Il Banco con le norme di cui all'art. 6 della legge del 31 dicembre 1907, n. 804, fa anticipazioni alla Cassa dei depositi e prestiti contro depositi di titoli.
[16]Tutte le funzioni ed operazioni indicate nei titoli II e III dello statuto, nonche' quelle del presente articolo, possono essere, in tutto o in parte, esercitate, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, dagli stabilimenti dell'Istituto.
[17]In conseguenza della liquidazione del credito fondiario, possono essere dal direttore generale affidati alle sedi e succursali incarichi e pratiche amministrative, inerenti a tale servizio, salvo, in quanto occorra, le attribuzioni del Consiglio di amministrazione)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva