Art. 105

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[1]((L'iscrizione nell'elenco, di cui all'art. 102, non da' diritto al cliente di valersi del credito sino al limite massimo della somma in esso indicata.

[2]Questo massimo rappresenta il limite estremo al quale le Commissioni locali di scontro possono giungere, nell'ammissione degli effetti presentati dall'Istituto, Ditta o persona iscritti nell'elenco predetto, e puo' essere superato solamente nel caso in cui il credito del presentatore di cambiali, veramente commerciali, sia rinforzato ed aumentato da firme di coobbligati, riconosciute di primo ordine, capaci di guarentire largamente l'eccedenza di fido da concedere al presentatore)).

Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art105 · fonte su Normattiva