Art. 105

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((Il fido assegnato dalla Commissione di sconto rappresenta il limite estremo al quale la Commissione stessa puo' giungere nell'emissione degli effetti presentati dall'Istituto, Ditta o persona iscritti nell'elonco predetto, e puo' essere superato solamente nel caso in cui le cambiali presentate per lo sconto in eccedenza siano veramente commerciali e munite di firme di coobbligati, riconosciute di prim'ordine, capaci di garantire da sole largamente l'eccedenza di fido da concedere al presentatore)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art105 · fonte su Normattiva