Art. 107
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[1](Art. 107, approvato con R. D. 18 ottobre 1913, n. 1283).
[2]La persona ammessa al fido deve apporre la propria firma o far apporre quella dei suoi procuratori sopra il registro degli autografi, che e' custodito dall'impiegato cui sono affidate le funzioni di capo-sconti a norma dell'articolo precedente.
[3]Trattandosi di procuratori, l'atto autentico di procura deve essere depositato presso la sede o succursale, previo esame del funzionante da capo-sconti.
[4]Trattandosi di una ragione sociale, si deve dare il nome e la firma di tutti i suoi gerenti.
[5]Nonostante la esistenza delle firme nel registro sopradetto, l'Istituto puo' richiedere che il presentatore firmi le cambiali alla presenza del funzionante capo-sconti, ovvero che la firma sia autenticata da un notaio, il quale deve, nell'atto di autenticazione, indicare la paternita' ed il domicilio del firmatario.
[6]Le persone le quali non risiedono nelle citta' delle sedi o succursali presso cui sono ammesse al fido, debbono rilasciare dichiarazione di elezione di domicilio nelle citta' stesse, per ministero di ufficiale giudiziario.
[7]Quest'obbligo non riguarda i clienti domiciliati in una citta' dove esiste un'agenzia del Banco.
[8]Non e' consentita l'elezione di domicilio presso il Banco.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva