Art. 107
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[1]((La persona ammessa al fido deve apporre la proprie firma o far apporre quella dei suoi procuratori sopra il registro degli autografi, che e' custodito dal preposto all'Ufficio « Portafoglio » dall'agente.
[2]Trattandosi di procuratori, l'atto autentico di procura deve essere depositato presso lo stabilimento.
[3]Trattandosi di una ragione sociale, si deve dare il nome e la firma di tutti i gerenti.
[4]Nonostante la esistenza delle firme nel registro sopradetto, l'Istituto puo' richiedere che il presentatore firmi le cambiali alla presenza del capo del portafoglio, ovvero che la firma sia autenticata da un notaio, il quale deve, all'atto di autenticazione, indicare la paternita' ed il domicilio del firmatario.
[5]Le persone le quali non risiedono nelle citta' in cui hanno sede gli stabilimenti del Banco, presso cui sono ammesse al fido, debbono rilasciare dichiarazione di elezione di domicilio nelle citta' stesse, per ministero di ufficiale giudiziario.
[6]Quest'obbligo non riguarda i clienti domiciliati in una citta' dove esiste una agenzia del Banco.
[7]Non e' consentita agli scontisti l'elezione di domicilio presso il Banco)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva