Art. 121
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[1](Art. 121, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[3]Gl'interessi, tanto a debito che a credito, sono calcolati con valuta dal giorno dell'operazione, computando per i prelevamenti lo stesso giorno.
[4]Nel caso in cui per i buoni del tesoro ordinari o per le valute d'oro l'anticipazione venga fatta sopra l'intero loro valore, si deve dedurre una somma che basti a garentire l'interesse e la tassa erariale, dovuta a norma delle disposizioni in vigore.
[5]L'interesse sulle somme anticipate non deve, in ogni caso, essere mai inferiore alla provvigione che si sarebbe percepita per la custodia dei titoli e valori pegnorati qualora essi fossero costituiti in deposito aperto.
[6]La stessa provvigione e' dovuta nel caso che i titoli siano lasciati in deposito nei sei mesi successivi al rimborso integrale del debito.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva