Art. 121

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]((Le anticipazioni contro pegno di titoli, valori e merci, previste dall'art. 7 dello statuto, hanno la forma di un conto corrente che si liquida secondo le norme fissate dal Consiglio di amministrazione.

[2]Le valute da assegnare agli accreditamenti e addebitamenti ai fini della decorrenza degli interessi sono fissati dalle norme di servizio.

[3]Nel caso in cui per i buoni del tesoro ordinari o per le valute d'oro l'anticipazione venga fatta sopra l'intero loro valore, si deve dedurre una somma che basti a garantire l'interesse, la tassa erariale e quanto altro sia dovuto a norma delle disposizioni in vigore.

[4]L'interesse sulle somme anticipate non deve, in ogni caso, essere inferiore alla provvigione che si sarebbe percepita per la custodia dei titoli e valori pegnorati qualora essi fossero stati costituiti in deposito aperto.

[5]La stessa provvigione e' dovuta nel caso in cui i titoli siano lasciati in deposito nei sei mesi successivi al rimborso integrale del debito)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art121 · fonte su Normattiva