Art. 127
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[1](Art. 127, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Le anticipazioni si fanno dal Banco al richiedente per conto proprio o per conto altrui.
[3]Il richiedente l'anticipazione per conto altrui deve giustificare il mandato, esibendo la copia dell'etto autentico o depositando l'originale autenticato.
[4]In mancanza di tale deposito o esibizione, l'anticipazione s'intendera' fatta al chiedente, nonostante la dichiarazione del conto altrui.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva