Art. 127

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[1](Art. 127, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Le anticipazioni si fanno dal Banco al richiedente per conto proprio o per conto altrui.

[3]Il richiedente l'anticipazione per conto altrui deve giustificare il mandato, esibendo la copia dell'etto autentico o depositando l'originale autenticato.

[4]In mancanza di tale deposito o esibizione, l'anticipazione s'intendera' fatta al chiedente, nonostante la dichiarazione del conto altrui.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art127 · fonte su Normattiva