Art. 127
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[1]((Le anticipazioni si fanno dal Banco al richiedente per conto del medesimo o per conto altrui.
[2]Chi richiede l'anticipazione per conto altrui deve giustificare il mandato, esibendo la copia dell'atto autentico o depositando l'originale autenticato.
[3]In mancanza di tale deposito o esibizione l'anticipazione si intendera' fatta al chiedente, nonostante la dichiarazione del conto altrui)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva