Art. 129
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[1](Art. 129, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Nel caso di dispersione della cartella di pegno, il capo della sede o succursale puo' ordinare che se ne rilasci un duplicato, dopo due pubblicazioni fatte, a distanza di otto giorni, a cura o spese della parte interessata, nella Gazzetta ufficiale del Regno, e dopo due mesi dall'ultima pubblicazione.
[3]Pero' i titoli e gli altri valori dati in pegno non si possono consegnare se non dopo decorso il termine della durata dell'anticipazione.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva