Art. 129

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[1]((Verificandosi la dispersione di una cartella di pegno, il Banco non ne rilascia un duplicato, ma estingue l'anticipazione alla scadenza. Puo', pero', a richiesta del depositante, estinguerla anche prima del detto termine, consentendo, altresi', una nuova anticipazione per la residuale durata di quella originaria, mediante rilascio di una nuova cartella.

[2]In ogni caso, all'atto della estinzione dell'anticipazione originaria, il depositante deve rilasciare quietanza sulla cartella madre, e inoltre, assistito da due testimoni, deve dichiarare a tergo della cartella medesima, che non puo' produrre la cartella figlia per averla smarrita, e che percio' si obbliga a tenere esonerato e indenne il Banco da qualunque danno o molestia.

[3]E' in facolta' del Banco di chiedere in tali casi una adeguata garanzia)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art129 · fonte su Normattiva