Art. 136
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[1](Art. 136, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]La fede di credito e' emessa per versamento di somma non inferiore a lire cinquanta e porta questa formula di obbligazione:
[3]«Il Banco di Sicilia ha creditore N. N. per L.... che paghera' contro la presente firmata».
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva