Art. 136
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[1]((La fede di credito e' emessa per versamento di somma non inferiore a lire cinquanta e porta questa formula di obbligazione:
[2]Il Banco di Sicilia ha creditore N. N. per L.... che paghera' contro la presente firmata.
[3]Le fedi di credito sono stampate su carta filigranata e si distinguono, in relazione alla somma per la quale possono essere emesse, in tagli e colori determinati dal Consiglio di amministrazione, il quale puo', altresi', deliberare l'adozione di altri contrassegn)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva