Art. 140
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[1](Art. 140, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Presso la sede di Palermo, si puo' chiedere che una fede di credito, gia' regolarmente emessa, diventi madre-fede, allo scopo di aprire su di essa un conto corrente, che e' senza interesse.
[3]La fede di credito, per potersi convertire in madre-fede, non deve contenere girata.
[4]I versamenti sulla madre-fede possono essere di qualunque somma.
[5]La fede-madre e' consegnata alla parte dopo gli adempimenti contabili per l'annullamento della prima fede di credito e per le registrazioni sui conti e sui libri delle madre-fedi.
[6]La stessa persona puo' avere piu' madre-fedi.
[7]La facolta' di cui nel presente articolo cessera' anche presso la sede di Palermo quando la giacenza in madre-fedi e polizze in circolazione sia inferiore a L. 200.000.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva