Art. 140
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[1]((Presso la sede di Palermo si puo' chiedere che una fede di credito, gia' regolarmente emessa, purche' non girata, diventi madre-fede, allo scopo di ottenere su di essa l'apertura di un conto corrente, che e' senza interesse.
[2]I versamenti sulla madre-fede possono essere di qualunque somma.
[3]La fede-madre e' consegnata alla parte dopo gli adempimenti per l'annullamento della prima fede di credito e per le registrazioni sui conti e sui libri delle madre-fedi.
[4]La stessa persona puo' avere piu' madre-fedi.
[5]La facolta' di cui nel presente articolo cessera' presso la sede di Palermo, quando la giacenza in madre-fedi o polizze in circolazione diverra' inferiore a L. 200.000)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva