Art. 140

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[1]((Presso la sede di Palermo si puo' chiedere che una fede di credito, gia' regolarmente emessa, purche' non girata, diventi madre-fede, allo scopo di ottenere su di essa l'apertura di un conto corrente, che e' senza interesse.

[2]I versamenti sulla madre-fede possono essere di qualunque somma.

[3]La fede-madre e' consegnata alla parte dopo gli adempimenti per l'annullamento della prima fede di credito e per le registrazioni sui conti e sui libri delle madre-fedi.

[4]La stessa persona puo' avere piu' madre-fedi.

[5]La facolta' di cui nel presente articolo cessera' presso la sede di Palermo, quando la giacenza in madre-fedi o polizze in circolazione diverra' inferiore a L. 200.000)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art140 · fonte su Normattiva