Art. 141
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[1](Art. 141, Reg. gen, approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Quegli cui e' intestata la madre-fede, quando voglia disporre di tutta o di parte della somma versata, trae uno o piu' ordini di pagamento sul Banco (polizze notate), che presenta insieme alla madre-fede.
[3]L' ordine di pagamento, redatto su carta speciale fornita dal Banco contro pagamento, e sottoscritto dall'intestatario con le parole: «Banco, dal denaro esistente sulla madre-fede in testa di me sottoscritto, pagate a me medesimo», ovvero: «ad N. N. lire... ».
[4]Egli puo' fare seguire a queste parole la indicazione delle condizioni con le quali intende che sia pagata la somma dell'ordine sopraindicato.
[5]Le polizze sono avvalorate con la firma dell'impiegato preposto ai conti correnti, che vi appone di proprio pugno la data e la somma in lettere e in cifre. Segue l'indicazione del foglio del libro in cui e' aperto il conto firmato dall'impiegato del carico. Esse portano il numero progressivo annuale, il foglio del registro di emissione ed il bollo dello stabilimento emittente.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva