Art. 141

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[1]((L'intestatario della madre-fede, quando voglia disporre di tutta o di parte della somma versata, trae uno o piu' ordini di pagamento sul Banco (polizze notate) che presenta insieme alla madre-fede.

[2]L'ordine di pagamento, redatto su carta speciale fornita dal Banco contro pagamento, e' sottoscritto dall'intestatario con le parole: « Banco del denaro esistente sulla madre-fede in testa da me sottoscritto, pagata a me medesimo, ovvero: ad N. N. L.... ».

[3]Egli puo' fare seguire a queste parole la indicazione delle condizioni con le quali intende che sia pagata la somma dell'ordine di pagamento sopraindicato.

[4]Le polizze sono avvalorate con la firma dell'impiegato preposto ai conti correnti, che vi appone di proprio pugno la data e la somma in lettere e in cifre.

[5]Segue l'indicazione del foglio del libro in cui e' aperto il conto, firmata dall'impiegato dell'ufficio competente.

[6]Le polizze portano il numero progressivo annuale, il foglio del registro di emissione ed il bollo dello stabilimento)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art141 · fonte su Normattiva