Art. 147

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[1](Art. 147, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Nel caso che sul titolo apodissario si riscontrino cancellature, abrasioni, macchie d'inchiostro, o altre irregolarita' di forma, si puo' ammetterlo al pagamento, previa dichiarazione della parte prendente, che esso e' stato in tal modo presentato al cambio. Se per altro le dette irregolarita' di forma siano di tale importanza, da far nascere il dubbio che esse siano state fatte ad arte per alterare o far sparire girate, condizioni, firme, ecc., colui che ne chiede il rimborso deve sottoscrivere un atto d'obbligo, a favore del Banco, per qualunque futura evenienza, con fideiussione accettata dal preposto alla sede o succursale.

[3]In ambedue i casi pagamento del titolo deve sempre eseguirsi col visto del preposto predetto.

[4]Il titolo falso o evidentemente alterato a scopo doloso, deve essere sequestrato e rimesso immediatamente al preposto alla sede o succursale, per gli opportuni provvedimenti.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art147 · fonte su Normattiva