Art. 147

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[1]((Nel caso in cui sul titolo apodissario si riscontrino cancellature, abrasioni, macchie d'inchiostro, o altre irregolarita' di forma si puo' ammetterlo al pagamento, previa dichiarazione della parte prendente, che esso e' stato in tal modo presentato al cambio. Se per altro le dette irregolarita' di forma siano di tale importanza, da far nascere il dubbio che esse siano state fatte ad arte per alterare o far sparire girate, condizioni, firme, ecc, colui che ne chiede il rimborso deve sottoscrivere un atto d'obbligo a favore del Banco, per qualunque futura evenienza, con fideiussione accettata dal direttore o dall'agente.

[2]In ambedue i casi il pagamento del titolo deve sempre eseguirsi col visto del preposto predetto.

[3]Il titolo falso evidentemente alterato a scopo doloso deve essere sequestrato e consegnato immediatamente al preposto per gli opportuni provvedimenti)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art147 · fonte su Normattiva