Art. 149
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[1](Art. 149, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 6l5).
[2]Pei necessari riscontri delle autentiche notarili deve tenersi un registro che in ordine alfabetico contenga gli autografi delle firme dei notai residenti nel distretto notarile della sede o succursale.
[3]Le firme dei notai non residenti nel distretto notarile della sede o succursale, debbono portare il tabellionato ed essere legalizzate col visto del presidente del tribunale e col timbro del tribunale stesso.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva