Art. 149
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[1]((Pei necessari riscontri delle autentiche notarili deve tenersi un registro che in ordine alfabetico contenga gli autografi delle firme dei notai residenti nel distretto notarile dello stabilimento.
[2]Le firme dei notai non residenti nel distretto notarile dello stabilimento, debbono portare il tabellionato ed essere legalizzato col visto del presidente del tribunale e col timbro del tribunale stesso)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva