Art. 168

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[1](Art. 168, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Qualora per giudizio civile o penale venga richiesta al Banco dal magistrato competente una fede di credito, polizza o polizzino, si deve curare, nel farne l'invio, di sostituire provvisoriamente, nel volume relativo, una copia del titolo spedito, collazionata e sottoscritta dal preposto alla sezione «debiti a vista» della ragioneria generale e del ragioniere generale, con l'indicazione dell'uso che si e' fatto dell'originale. A suo tempo debbono esservi sostituiti, l'ordinanza del giudice e la copia legale del verbale di deposito, nel quale deve essere trascritto il titolo.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art168 · fonte su Normattiva