Art. 168
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1920 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((Qualora per giudizio civile o penale venga richiesta al Banco dal magistrato competente una fede di credito, polizza o polizzino, si deve curare, nel farne l'invio, di sostituire provvisoriamente, nel volume relativo, una copia del titolo spedito, collazionata e sottoscritta dal preposto alla sezione «debiti a vista» della ragioneria generale e dal preposto alla ragioneria generale, con la indicazione dell'uso che si e' fatto dell'originale. A suo tempo debbono esservi sostituiti l'ordinanza del giudice e la copia legale del verbale di deposito, nel quale deve essere trascritto il titolo)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva