Art. 168

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((Qualora per giudizio civile o penale venga richiesta al Banco dal magistrato competente una fede di credito, polizza o polizzino, si deve curare, nel farne l'invio, di sostituire provvisoriamente, nel volume relativo, una copia del titolo spedito, collazionata e sottoscritta dal preposto alla sezione «debiti a vista» della ragioneria generale e dal preposto alla ragioneria generale, con la indicazione dell'uso che si e' fatto dell'originale. A suo tempo debbono esservi sostituiti l'ordinanza del giudice e la copia legale del verbale di deposito, nel quale deve essere trascritto il titolo)).

Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art168 · fonte su Normattiva