Art. 169
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[1](Art. 169, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Nel caso di smarrimento o distruzione, in qualunque modo avvenuta, di una fede di credito, di un polizzino, ovvero di una polizza notata, il Banco, sopra domanda dell'interessato, o di un suo legale rappresentante, puo' permettere che la relativa somma venga da questo ritirata, contro prestazione della prescritta malleveria.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva