Art. 169
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[1]((Nel caso di smarrimento o distruzione, in qualunque modo avvenuta, di una fede di credito, di un polizzino, ovvero di una polizza notata, il Banco, sopra domanda dell'interessato o di un suo legale rappresentante, puo' permettere che la relativa somma venga da questo ritirata, contro presentazione della malleveria prescritta negli articoli seguenti.
[2]Ne' la presentazione della domanda ne' il ritiro della somma impediscono che il titolo sia pagato a favore di chi se ne dimostri proprietario in base ad una serie continua di girate che giungano fino a lui)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva