Art. 172
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[1](Art. 172, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Decorsi dieci giorni dalla presentazione della domanda, senza che il titolo smarrito o distrutto sia stato presentato per l'estinzione, viene disposta la stipulazione dell'atto d'obbligo, per atto pubblico nel quale, oltre l'interessato, deve intervenire un garante che sia persona proba, solvibile e ben vista dal direttore.
[3]La obbligazione, decorrente dal giorno della stipulazione dell'atto, ha la durata massima di anni trenta.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva