Art. 172

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[1]((Decorsi dieci giorni dalla presentazione della domanda, senza che il titolo smarrito o distrutto sia stato presentato per l'estinzione, viene disposto il rimborso della somma a favore del richiedente, contro stipulazione di un atto d'obbligo in forma pubblica, nel quale oltre l'interessato, deve intervenire un garante che sia persona proba, solvibile e ben vista, secondo i casi, dal direttore o dall'agente.

[2]Con tale atto il ricevente e il fideiussore debbono solidamente obbligarsi a restituire al Banco la somma nel caso in cui esso l'abbia pagato o la paghi in qualunque tempo all'esibitore del titolo a norma dell'art. 169)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art172 · fonte su Normattiva