Art. 175
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[1](Art. 175, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]La restituzione dei valori sino a L. 4000, previo l'adempimento delle richieste formalita', e' disposta dai direttori delle sedi o succursali; per somme superiori occorre il consenso del direttore generale.
[3]Trattandosi di titoli per un valore superiore alle L. 10.000 il direttore generale deve richiedere una garanzia reale.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva