Art. 175
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[1]((La restituzione dei valori sino a L. 4000, previo l'adempimento delle richieste formalita', e' disposta dai preposti agli stabilimenti; per somme superiori occorre il consenso del direttore generale.
[2]Trattandosi di titoli per un valore superiore alle L. 10.000 il direttore generale deve richiedere una garenzia reale)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva