Art. 175

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[1]((La restituzione dei valori sino a L. 4000, previo l'adempimento delle richieste formalita', e' disposta dai preposti agli stabilimenti; per somme superiori occorre il consenso del direttore generale.

[2]Trattandosi di titoli per un valore superiore alle L. 10.000 il direttore generale deve richiedere una garenzia reale)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art175 · fonte su Normattiva