Art. 176
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[1](Art. 176, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Completati gli atti, a norma degli articoli precedenti il direttore generale o il direttore locale, nei limiti della rispettiva competenza, dispongono la liberazione della somma rappresentata dal titolo smarrito o distrutto, che verra' pagata con ordinanza rilasciata nelle forme e con le modalita' prescritte dalla Direzione generale.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva