Art. 176

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[1](Art. 176, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Completati gli atti, a norma degli articoli precedenti il direttore generale o il direttore locale, nei limiti della rispettiva competenza, dispongono la liberazione della somma rappresentata dal titolo smarrito o distrutto, che verra' pagata con ordinanza rilasciata nelle forme e con le modalita' prescritte dalla Direzione generale.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art176 · fonte su Normattiva