Art. 176
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((Completati gli atti, a norma degli articoli precedenti, il direttore generale o i preposti agli stabilimenti, nei limiti della rispettiva competenza, dispongono la liberazione della somma rappresentata dal titolo smarrito o distrutto, che verra' pagata con ordinanza rilasciata nelle forme e con le modalita' prescritte dalla Direzione generale)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva