Art. 181
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[1](Art. 181, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615)
[2]Il vaglia cambiario puo' essere ceduto o con regolare girata, o con la semplice firma del cedente a tergo del vaglia stesso.
[3]Esso e' pagato a vista, previa la firma dell'intestarlo o dell'ultimo giratario, presso qualunque delle sedi, succursali ed agenzie del Banco.
[4]I vaglia pagati sono annullati con le norme determinate dal Consiglio d'amministrazione.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva