Art. 181
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[1]((Il vaglia cambiario puo' essere ceduto o con regolare girata o con la semplice firma del cedente a tergo del vaglia stesso.
[2]Esso e' pagato a vista, previa la firma dell'intestatario o dell'ultimo giratario, presso qualunque stabilimento del Banco e presso i corrispondenti che ne assumono l'incarico.
[3]I vaglia pagati dagli stabilimenti sono annullati con le norme determinate dal Consiglio di amministrazione)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva