Art. 187
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 187, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Per i vaglia cambiari e per gli assegni smarriti o distrutti, qualora gli interessati non preferiscano di attenersi alle disposizioni e modalita' all'uopo stabilite dal Codice di commercio, si osserva il procedimento fissato per i titoli apodissari, salvo che il vincolo sulla o la ipoteca si estendera', dal giorno della emissione, almeno ad anni sei.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva