Art. 187
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((Per il pagamento dei vaglia cambiari e degli assegni dei quali sia stato denunziato al Banco lo smarrimento o la distruzione, qualora gli interessati non preferiscano di attenersi alle disposizioni e modalita' all'uopo stabilite dal Codice di commercio, si osservano le norme fissate per i titoli apodissari)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva