Art. 190
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[1](Art. 190, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Ciascun fascicolo di assegni e' composto di fogli a madre-figlia, nel numero stabilito dalle istruzioni; ogni foglio porta l'indicazione della seria in lettera alfabetica e del numero progressivo di ogni serie, che va fino a diecimila.
[3]L'assegno o cheque puo' essere emesso tanto a favore del correntista quanto a favore di un terzo.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva