Art. 190
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[1]((Ciascun fascicolo di assegni e' composto di fogli, nel numero stabilito dalle istruzioni; ogni foglio porta l'indicazione della serie in lettera alfabetica e del numero progressivo di ogni serie, che va fino a diecimila.
[2]L'assegno puo' essere emesso dal correntista a suo favore o a favore di un terzo, e' girabile e puo' essere pagato anche fuori piazza alle condizioni e con le modalita' stabilite dalle norme di servizio)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva