Art. 191

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[1](Art. 191, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Il correntista, allorche' ritira il libretto e gli assegni in bianco, deve scrivere la sua firma su apposito registro nel quale sono indicati la serie ed i numeri degli assegni contenuti nel libretto ed il nome, cognome, paternita' e domicilio del depositante.

[3]Il Banco non e' responsabile del pregiudizio che possa derivare dalla perdita o sottrazione di tali assegni, se gia' firmati dal correntista.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art191 · fonte su Normattiva