Art. 191
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[1]((Il correntista allorche' ritira il libretto e gli assegni in bianco, deve scrivere la sua firma su apposito registro nel quale sono indicati la serie e i numeri degli assegni contenuti nel libretto ed il nome, cognome, paternita' e domicilio del depositante.
[2]Il Banco non e' responsabile del pregiudizio che possa derivare dalla perdita o sottrazione di tali assegni, tanto se gia' firmati da chi ne aveva il diritto quanto se in bianco)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva