Art. 192
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[1](Art. 192, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Ogni singolo versamento o rimborso non puo' essere minore di lire cento. Gl'interessi non sono dovuti che sulle giacenze di cento lire e suoi multipli.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva