Art. 192

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1920 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

((Ogni versamento non puo' essere minore di lire cento. Gli interessi non sono dovuti che sulle giacenze di cento lire e suoi multipli)).

Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art192 · fonte su Normattiva