Art. 192
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1920 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((Ogni versamento non puo' essere minore di lire cento. Gli interessi non sono dovuti che sulle giacenze di cento lire e suoi multipli)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva