Art. 193

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 193, Reg. gen. approvate con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Pei rimborsi occorre un preavviso di cinque giorni.

[3]Le somme domandate restano infruttifere dal giorno del preavviso. Tuttavia possono essere consentiti rimborsi senza preavviso con le norme e nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

[4]I rimborsi eccedenti detti limiti non possono farsi se non col preventivo assenso del direttore generale, osservate le norme all'uopo stabilite dallo stesso Consiglio.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art193 · fonte su Normattiva