Art. 193

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[1]((Il Consiglio di amministrazione stabilisce i limiti dei rimborsi a vista ed il numero dei giorni di preavviso occorrenti per i rimborsi di maggiore importo.

[2]Le somme domandate restano infruttifere dal giorno del preavviso.

[3]Tuttavia possono essere consentiti rimborsi senza preavviso con le norme e nei limiti stabiliti dal detto Consiglio di amministrazione)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art193 · fonte su Normattiva