Art. 193
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((Il Consiglio di amministrazione stabilisce i limiti dei rimborsi a vista ed il numero dei giorni di preavviso occorrenti per i rimborsi di maggiore importo.
[2]Le somme domandate restano infruttifere dal giorno del preavviso.
[3]Tuttavia possono essere consentiti rimborsi senza preavviso con le norme e nei limiti stabiliti dal detto Consiglio di amministrazione)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva